Art. 25.
(Attività simulate).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
      2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
      3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.